Art. 4
In vigore dal 7 mag 2015
Modifiche formali e di minore entità alle posizioni di cui agli possono essere concordate senza richiedere che tali posizioni siano emendate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1534:oj#art-4