Art. 2

Poteri di indagine

In vigore dal 27 apr 2015
Poteri di indagine 1.   In conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell'allegato. 2.   La BCE verifica le informazioni ricevute dagli enti creditizi, anche attraverso ispezioni in loco, ove necessario, ed è assistita dalle autorità nazionali competenti, se del caso, con il coinvolgimento di parti terze, in conformità agli articoli da 9 a 13 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE può invitare le autorità nazionali competenti, laddove sia necessario, a nominare revisori, non incaricati della revisione legale, per lo svolgimento dell'esame della qualità degli attivi come parte della valutazione approfondita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:839:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri di indagine (Art. 2 Decisione (UE) 2015/21) — Testo vigente | Portale Normativo