Art. 1
In vigore dal 24 apr 2015
1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida in conformità del paragrafo 2.
2. Le autorità doganali specificate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revocano l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informano i titolari quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.
3. L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante e effettui la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.
Storico versioni
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