Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza MON-ØØØ73-7, con l'eccezione dei semi proteaginosi isolati;
b)
mangimi prodotti a partire da colza MON-ØØØ73-7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:701:oj#art-2