Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 24 apr 2015
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:693:oj#art-3