Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3; b) mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3; c) cotone BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3 in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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