Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone MON-88913-8; b) i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone MON-88913-8; c) il cotone MON-88913-8 nei prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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