Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 24 apr 2015
Autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON-8746Ø-4;
b)
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco MON 8746Ø-4;
c)
il granturco MON 8746Ø-4 nei prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:683:oj#art-2