Art. 4

Recesso dalla convenzione

In vigore dal 21 apr 2015
Recesso dalla convenzione 1.   Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione. 2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla presente decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.
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Recesso dalla convenzione (Art. 4 Decisione (UE) 2015/709) — Testo vigente | Portale Normativo