Art. 1

Norme di origine applicabili

In vigore dal 21 apr 2015
Norme di origine applicabili 1.   Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”). 2.   Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti alla presente decisione.
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