Art. 2

Composizione

In vigore dal 21 apr 2015
Composizione 1.   Il CdC è composto dai seguenti membri: — rappresentanti di tutti gli Stati membri, — rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all'EUMAM RCA e forniscono contributi significativi. 2.   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.
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