Art. 1
In vigore dal 20 apr 2015
1. La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a:
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l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse,
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l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
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l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,
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la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex,
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alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile».
2. Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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