Art. 1

In vigore dal 20 apr 2015
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) All', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o ad uso di quest'ultima» ; 2) l' è sostituito dal seguente: « Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono: a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'; b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi; c) il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento; d) il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile; e) il fatto di essere implicati nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali; f) l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC; g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti; h) l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata; i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell'ONU; j) la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata. L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato.» .
Storico versioni

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