Art. 1

In vigore dal 31 mar 2015
L'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. precisato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per l'uso e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.
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