Art. 1
In vigore dal 31 mar 2015
L'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 2009/39/CE, dalla direttiva 96/8/CE, dalla direttiva 1999/21/CE, dalla direttiva 2006/141/CE e dalla direttiva 2006/125/CE.
Storico versioni
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