Art. 4
In vigore dal 30 mar 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo dell’aiuto percepito da ciascuna entità menzionata all’ della presente decisione;
b)
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.
2. La Romania informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’. La Romania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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