Art. 35

Materiali e infrastrutture

In vigore dal 27 mar 2015
Materiali e infrastrutture 1.   L'amministratore propone al comitato speciale un tasso di deprezzamento per i materiali e gli altri mezzi relativamente a tutte le operazioni. Se richiesto da circostanze operative e previa approvazione del comitato speciale, il comandante dell'operazione può applicare un tasso di deprezzamento diverso. 2.   In vista della liquidazione dell'operazione affidatagli, il comandante dell'operazione propone al comitato speciale una destinazione finale per i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa. 3.   L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovare la sua destinazione finale. 4.   La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere: a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di Athena al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo; b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di Athena a uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte di Athena, uno Stato membro o tale terzo, per uso in un'operazione successiva. 5.   In caso di vendita i materiali e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora tale prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali. 6.   La vendita o cessione al paese ospite o a un terzo sono effettuate conformemente alle pertinenti norme di sicurezza vigenti. 7.   Se si decide che Athena conserva i materiali finanziati in comune per un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.
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Materiali e infrastrutture (Art. 35 Decisione (UE) 2015/528) — Testo vigente | Portale Normativo