Art. 21
Storni
In vigore dal 27 mar 2015
Storni
1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se l'urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:
a)
lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione;
o
b)
gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.
2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento di un'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
Storico versioni
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