Art. 17
Importo di riferimento
In vigore dal 27 mar 2015
Importo di riferimento
Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un'operazione militare dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se è in servizio, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all'organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all'importo di riferimento.
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