Art. 1
Misure in caso di mancata conformità
In vigore dal 18 mar 2015
La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:
1.
All', il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell'allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione 1, punto 2, della direttiva 2000/29/CE.»
2.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Misure in caso di mancata conformità
Se dai controlli fitosanitari di cui all' emerge che i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.»
3.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Comunicazione
Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (*1), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all'allegato II, entro il 31 luglio 2016 per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 marzo 2016, ed entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017.
(*1) Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37)»
"
.
4.
All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 marzo 2017.»
5.
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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