Art. 1

In vigore dal 16 mar 2015
(1)   Prima di integrare il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), gli Stati membri effettuano le prove e si sottopongono alla procedura di prova di cui all'allegato della presente decisione. (2)   Gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio N.SIS II o all'applicazione SIRENE richiedono all'organo di gestione di stabilire quali prove, tra quelle figuranti nell'allegato della presente decisione, sono tenuti ad eseguire e si sottopongono alla procedura di prova di cui al suddetto allegato. Gli Stati membri interessati apportano tali modifiche solo dopo aver completato con successo le prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:450:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo