Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «servizio della Commissione», direzioni generali, servizi della Commissione o gabinetti dei membri della Commissione; 2) «materiale crittografico (crypto)», algoritmi crittografici, moduli hardware e software crittografici e prodotti comprendenti dettagli di attuazione e documentazione associata e materiale di codifica; 3) «declassificazione», la soppressione di qualsiasi classifica di sicurezza; 4) «difesa in profondità», l'applicazione di una serie di misure di sicurezza organizzate come fasi multiple di difesa; 5) «documento», qualsiasi informazione registrata, a prescindere dalla sua forma o dalle sue caratteristiche materiali; 6) «declassamento», una riduzione del livello di classifica di sicurezza; 7) «trattamento» delle ICUE, qualsiasi azione di cui possono essere oggetto le ICUE nel loro ciclo di vita. Ciò comprende la loro creazione, registrazione, elaborazione, trasporto, declassamento, declassificazione e distruzione. In relazione ai sistemi di comunicazione e informazione (CIS) il trattamento comprende anche la raccolta, la visualizzazione, la trasmissione e la conservazione; 8) «detentore», una persona debitamente autorizzata con una necessità di conoscere stabilita, che detiene un elemento di ICUE ed è di conseguenza responsabile della sua protezione; 9) «norme di attuazione», l'insieme di norme o di comunicazioni di sicurezza adottate in conformità al capo 5 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (8); 10) «materiale», qualsiasi mezzo, vettore di dati o elemento di macchinario o attrezzatura, sia sotto forma di prodotto finito sia in corso di lavorazione; 11) «originatore», un'istituzione, agenzia o organo dell'Unione, Stato membro, Stato terzo o organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state create e/o introdotte nelle strutture dell'Unione informazioni classificate; 12) «locali», beni immobili o assimilabili della Commissione; 13) «procedura di gestione del rischio di sicurezza», l'intera procedura che consiste nell'individuare, controllare e ridurre al minimo eventi incerti che possono incidere sulla sicurezza di un'organizzazione o di un qualsiasi sistema in uso. Essa contempla tutte le attività correlate al rischio, tra cui la valutazione, il trattamento, l'accettazione e la comunicazione; 14) «statuto», lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (9); 15) «minaccia», causa potenziale di un incidente indesiderato che può recar danno a un'organizzazione o a uno dei sistemi in uso; tali minacce possono essere accidentali o intenzionali (dolose) e sono caratterizzate da elementi di minaccia, potenziali obiettivi e metodologie d'attacco; 16) «vulnerabilità», una debolezza di qualsiasi tipo che una o più minacce possono sfruttare. La vulnerabilità può derivare da un'omissione o essere legata a una debolezza nei controlli in termini di rigore, completezza o coerenza e può essere di natura tecnica, procedurale, materiale, organizzativa od operativa.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo