Art. 15

Ispezioni di sicurezza

In vigore dal 13 mar 2015
Ispezioni di sicurezza 1.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza avvia ispezioni di sicurezza per verificare che i servizi della Commissione e le persone interessate si conformino alla presente decisione e alle relative norme di attuazione e, se necessario, formulare raccomandazioni. 2.   Laddove opportuno, la direzione generale Risorse umane e sicurezza avvia ispezioni di sicurezza o controlli di sicurezza o visite di valutazione, per verificare se il personale, le risorse e le informazioni della Commissione posti sotto la responsabilità di altre istituzioni, agenzie o organi dell'Unione, o degli Stati membri, di Stati terzi o di organizzazioni internazionali, siano adeguatamente protetti secondo disposizioni normative e regolamentari almeno equivalenti a quelle della Commissione. Se opportuno e in uno spirito di collaborazione tra amministrazioni, le suddette ispezioni di sicurezza comprendono anche quelle svolte nel contesto dello scambio di informazioni classificate con altre istituzioni, agenzie o organi dell'Unione, o degli Stati membri, di Stati terzi o di organizzazioni internazionali. 3.   Il presente articolo è applicato, mutatis mutandis, al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione, fatti salvi eventuali regimi speciali tra la Commissione e il SEAE, come quello firmato il 28 maggio 2014 tra la direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna relativo all'obbligo di diligenza nei confronti del personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione.
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