Art. 1

In vigore dal 11 mar 2015
Non sono considerati biocidi i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario immessi sul mercato dai fabbricanti di pitture per essere incorporati in pitture e rivestimenti (in appresso le «pitture») al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida. Sono considerati biocidi le pitture in cui i leganti polimeri cationici con composti di ammonio quaternario sono incorporati dai produttori di pitture al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida.
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