Art. 2

In vigore dal 6 mar 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Al momento del deposito dello strumento di adesione, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:451:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo