Art. 1

In vigore dal 5 mar 2015
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 10 al 13 marzo 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.
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