Art. 1
In vigore dal 5 mar 2015
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all' si applicano in relazione alle voci nn. 4, 8, 10 e 13 nell'allegato fino al 6 giugno 2015.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
;
2)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:364:oj#art-1