Art. 1

In vigore dal 5 mar 2015
La decisione 2014/119/PESC è così modificata: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all' si applicano in relazione alle voci nn. 4, 8, 10 e 13 nell'allegato fino al 6 giugno 2015. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» ; 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2015/364 — Testo vigente | Portale Normativo