Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 mar 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN»); 2) per «agenzia riconosciuta» si intende un soggetto che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP; 3) per «organizzazione internazionale» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP; 4) per «banca multilaterale di sviluppo» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP; 5) per «esito positivo del riesame» si intende la più recente tra le seguenti due decisioni: la decisione del Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità e, nel caso in cui il Fondo monetario internazionale (FMI) cofinanzi il programma di assistenza finanziaria, del Comitato esecutivo del FMI, di approvare la successiva erogazione nel contesto di tale programma, restando inteso che ambedue le decisioni sono necessarie alla ripresa degli acquisti in base al PSPP. Gli elenchi dei soggetti ed enti indicati nei punti da 2 a 4 sono pubblicati sul sito Internet della BCE.
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