Art. 2
In vigore dal 2 mar 2015
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.
Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 TFUE, introduca un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione rilasciata a norma dell' della presente decisione non sarebbe compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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