Art. 2

In vigore dal 2 mar 2015
Austria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, per quanto riguarda il FABCE, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, Cipro, Italia, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti, ai sensi degli .
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