Art. 2

In vigore dal 17 feb 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12, lettera a), dell'accordo, a notificare all'Ucraina che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo rinnovato.
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