Art. 23

Validità della prova dell'origine

In vigore dal 17 feb 2015
Validità della prova dell'origine 1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di detto termine.
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Validità della prova dell'origine (Art. 23 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo