Art. 3
In vigore dal 17 feb 2015
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 528 069 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 17 febbraio 2015. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:259:oj#art-3