Art. 7

Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

In vigore dal 16 feb 2015
Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'osservanza delle norme relative al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, che comprende almeno le seguenti informazioni: a) il numero annuale totale e il tipo di casi di non conformità del tenore di zolfo nel combustibile esaminato, inclusa la gravità di ogni caso di non conformità del tenore di zolfo e il tenore medio di zolfo stabilito a seguito di campionamento e analisi; b) il numero annuale totale delle verifiche documentali, inclusi i bollettini di consegna del combustibile, l'ubicazione del rifornimento di combustibile, il registro degli idrocarburi, i giornali di bordo, le procedure di sostituzione dei combustibili e le registrazioni; c) le dichiarazioni di mancata disponibilità di combustibile per uso marittimo di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 5 ter, della direttiva 1999/32/CE, inclusi la descrizione della nave, il porto di rifornimento e gli Stati membri nei quali il combustibile non era disponibile, il numero di dichiarazioni in tal senso da parte della stessa nave e il tipo di combustibile non disponibile; d) le notifiche e le lettere di protesta indirizzate ai fornitori di combustibile per uso marittimo nel loro territorio, riguardo al tenore di zolfo dei combustibili; e) un elenco recante il nome e l'indirizzo di tutti i fornitori di combustibile per uso marittimo nello Stato membro interessato; f) la descrizione dell'uso di metodi alternativi di riduzione delle emissioni, compresi le sperimentazioni e il monitoraggio continuo delle emissioni, o il ricorso a combustibili alternativi e i controlli sul rispetto della riduzione costante delle emissioni di SOx conformemente agli allegati I e II della direttiva 1999/32/CE, per le navi battenti la bandiera dello Stato membro; g) se del caso, la descrizione dei meccanismi di selezione nazionali basati sul rischio, comprese segnalazioni specifiche, nonché l'uso e i risultati del telerilevamento e di altre tecnologie disponibili per definire l'ordine di priorità delle singole navi da sottoporre a verifica di conformità; h) il numero totale e il tipo di procedimenti di infrazione avviati o di sanzioni, o entrambi, l'importo delle ammende inflitte dalle autorità competenti sia agli operatori delle navi sia ai fornitori di combustibile per uso marittimo; i) per ogni singola nave, a seguito dell'ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile o del prelievo di campioni, o di entrambi: i) la descrizione della nave, compresi numero di registrazione IMO, tipo, età e stazza; ii) le relazioni sul campionamento e sull'analisi, compresi il numero e il tipo di campioni, il metodo di campionamento utilizzato e i punti di prelievo, per la verifica di conformità rispetto al tipo di nave; iii) le informazioni rilevanti sui bollettini di consegna del combustibile, l'ubicazione del rifornimento di combustibile, il registro degli idrocarburi, i giornali di bordo, le procedure di sostituzione dei combustibili e le registrazioni; iv) misure coercitive e procedure giudiziarie avviate a livello nazionale o sanzioni, o entrambe, nei confronti di tale particolare nave.
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