Art. 1
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
In vigore dal 12 feb 2015
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
La decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
1.
L'articolo 4.7 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4.8, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo; ii) l'approvazione personale espressa o tacita di ciascun membro del Consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del Consiglio direttivo. Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta sono approvate dai membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell'approvazione.»
2.
I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4:
«4.8.
Nell'ambito degli articoli da 13 octies a 13 decies, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno cinque membri del Consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede un massimo di cinque giorni lavorativi, o due giorni lavorativi nel caso dell'articolo 13 nonies, per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo.
4.9.
Per ciascuna procedura scritta, un membro del Consiglio direttivo (o il suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4) può autorizzare in forma espressa un'altra persona a firmare il voto o il commento di merito, come personalmente approvato dal membro stesso.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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