Art. 1
Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
In vigore dal 10 feb 2015
Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
1. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica ellenica non è più considerata conforme a un programma dell'Unione europea e/o Fondo monetario internazionale.
2. I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per talune attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.
3. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'Indirizzo BCE/2011/14 e l'Indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la presente decisione.
Storico versioni
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