Art. 1
Tutela degli interessi finanziari dei membri
In vigore dal 10 feb 2015
La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:
1)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
«L'impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.»
;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 5 bis bis
Tutela degli interessi finanziari dei membri
L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.»
;
3)
all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei confronti l'Impresa comune, comprese le decisioni del suo consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
;
4)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2015:224:oj#art-1