Art. 1

Tutela degli interessi finanziari dei membri

In vigore dal 10 feb 2015
La decisione 2007/198/Euratom è così modificata: 1) l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «L'impresa comune può concedere sovvenzioni e premi, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis bis Tutela degli interessi finanziari dei membri L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.» ; 3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei confronti l'Impresa comune, comprese le decisioni del suo consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.» ; 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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