Art. 3

Disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della decisione 2007/777/CE

In vigore dal 10 feb 2015
Disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della decisione 2007/777/CE Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2015, continuano a essere autorizzati l'importazione e il transito nell'Unione di partite originarie di Israele, comprese quelle trasportate via mare su rotte d'altura, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici e sottoposti al trattamento generico A di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, come prescritto dalla decisione stessa prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme alla decisione 2007/777/CE, compilato, firmato e recante una data non successiva al 31 gennaio 2015.
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Disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della decisione 2007/777/CE (Art. 3 Decisione (UE) 2015/216) — Testo vigente | Portale Normativo