Art. 2
In vigore dal 10 feb 2015
1. Entro sei mesi dalla data dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di cui all', lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS, sono realizzate visite di valutazione nel Regno Unito in conformità delle procedure pertinenti previste dalla decisione del 16 settembre 1998, per verificare il corretto funzionamento del SIS e la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI.
2. In conformità delle disposizioni pertinenti della decisione del 16 settembre 1998, la relazione su tali visite di valutazione è presentata al Consiglio.
3. Previo positivo completamento di tali valutazioni, entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio esamina la situazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione 2000/365/CE, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo Schengen, al fine di adottare una decisione di esecuzione che fissi la data per l'applicazione definitiva da parte del Regno Unito delle disposizioni di cui all', lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS.
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