Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 feb 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «azienda agricola a superficie prativa» un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato; 2) «bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; 3) «superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni); 4) «parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.
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