Art. 1

In vigore dal 9 feb 2015
Nella decisione 2010/656/PESC è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis L' non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.» .
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