Art. 1
In vigore dal 9 feb 2015
Nella decisione 2010/656/PESC è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
L' non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:202:oj#art-1