Art. 1
In vigore dal 2 feb 2015
In deroga alle disposizioni dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, lo zucchero di canna greggio, di cui al codice NC ex 1701 13 , ottenuto dalla molitura a Curaçao di zucchero greggio di canna non originario, è considerato originario di Curaçao in conformità delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:164:oj#art-1