Art. 1

In vigore dal 2 feb 2015
In deroga alle disposizioni dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, lo zucchero di canna greggio, di cui al codice NC ex 1701 13 , ottenuto dalla molitura a Curaçao di zucchero greggio di canna non originario, è considerato originario di Curaçao in conformità delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
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