Art. 1

In vigore dal 30 gen 2015
1.   L'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con diodi ad alta efficienza (HED) destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 2.   L'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con raddrizzatore attivo sincrono (SAR), avente un'efficienza minima del 78 % e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 3.   I risparmi di CO2 realizzati grazie all'uso dei due tipi di alternatori di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinati applicando il metodo descritto nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE. 4.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. 5.   I codici individuali di innovazione ecocompatibile da indicare nella documentazione di omologazione per le tecnologie innovative approvate con la presente decisione sono i seguenti: 1) «8» per l'alternatore ad alta efficienza con diodi ad alta efficienza; 2) «9» per l'alternatore ad alta efficienza con raddrizzatore attivo sincrono.
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