Art. 1

In vigore dal 27 gen 2015
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei CT si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del comitato per il commercio di merci senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:155:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo