Art. 2

In vigore dal 19 gen 2015
1.   La Repubblica italiana è tenuta a far rimborsare l’aiuto di cui all’ dal beneficiario. 2.   Agli importi da recuperare si applicano gli interessi dal 21 dicembre 2012 fino al loro completo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (36) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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