Art. 6
In vigore dal 16 gen 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, Cipro trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
dati sull'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato dal beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. Cipro informa la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'. Su semplice richiesta della Commissione trasmette immediatamente informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Inoltre fornisce informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi sul recupero già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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