Art. 1

In vigore dal 18 dic 2014
La decisione 2014/386/PESC è così modificata: 1) gli articoli da 4 bis a 4 sexies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 bis 1.   Sono vietati: a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo; c) la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli; d) la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli; e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d). I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1: a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014; b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1. Articolo 4 ter 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori, a) a entità in Crimea o a Sebastopoli, o b) per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli, nei seguenti settori: i) trasporti; ii) telecomunicazioni; iii) energia; iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. 2.   La fornitura di: a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate è vietata. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. Articolo 4 quater 1.   È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 quinquies 1.   Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché: a) sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli; o b) sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli. 2.   Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza. 3.   Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso. Articolo 4 sexies 1.   È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo. 2.   È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi. 4.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.» ; 2) gli articoli 4 septies e 4 octies sono soppressi.
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