Art. 3
In vigore dal 17 dic 2014
1. La Francia notifica immediatamente alla Commissione i regimi di imposizione di cui all'.
2. Entro il 31 dicembre 2017, la Francia presenta alla Commissione, una relazione sull'applicazione del regime di imposizione di cui all' che evidenzi l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se necessario, una proposta di adeguamento delle disposizioni della presente direttiva.
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