Art. 4
In vigore dal 17 dic 2014
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
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