Art. 5
Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE
In vigore dal 16 dic 2014
Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE
La decisione di esecuzione 2013/722/UE è così modificata:
1)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:
«iii)
gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»
;
2)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
5 100 000 EUR per la Spagna;
ii)
150 000 EUR per la Croazia;
iii)
2 715 000 EUR per l'Italia;
iv)
805 000 EUR per il Portogallo;
v)
1 560 000 EUR per il Regno Unito.»
;
3)
all', paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1:»
;
4)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
«i)
gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»
;
5)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
12 700 000 EUR per l'Irlanda;
ii)
14 000 000 EUR per la Spagna;
iii)
330 000 EUR per la Croazia;
iv)
5 100 000 EUR per l'Italia;
v)
1 035 000 EUR per il Portogallo;
vi)
31 000 000 EUR per il Regno Unito.»
;
6)
all', il testo al paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all', paragrafo 2, quando i costi della tubercolinizzazione non siano direttamente sostenuti dallo Stato membro, il contributo finanziario dell'Unione è limitato al 50 % dei costi reali sostenuti dallo Stato membro per l'acquisto della tubercolina.»
;
7)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
«i)
gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame»
;
8)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
7 300 000 EUR per la Spagna;
ii)
385 000 EUR per la Croazia;
iii)
3 935 000 EUR per l'Italia;
iv)
160 000 EUR per Cipro;
v)
1 125 000 EUR per il Portogallo.»
;
9)
all', il testo al paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli animali domestici presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.»
;
10)
all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
11 000 EUR per il Belgio;
ii)
100 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
72 000 EUR per la Germania;
iv)
3 000 EUR per l'Estonia;
v)
75 000 EUR per la Grecia;
vi)
850 000 EUR per la Spagna;
vii)
170 000 EUR per la Francia;
viii)
2 150 000 EUR per l'Italia;
ix)
6 000 EUR per la Lettonia;
x)
8 000 EUR per la Lituania;
xi)
5 000 EUR per Malta;
xii)
5 000 EUR per l'Austria;
xiii)
25 000 EUR per la Polonia;
xiv)
155 000 EUR per il Portogallo;
xv)
115 000 EUR per la Romania;
xvi)
16 000 EUR per la Slovenia;
xvii)
25 000 EUR per la Slovacchia;
xviii)
5 000 EUR per la Finlandia.»
;
11)
all', paragrafo 8, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
1 000 000 EUR per il Belgio;
ii)
70 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3;
iv)
710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4;
v)
320 000 EUR per la Danimarca;
vi)
980 000 EUR per la Germania;
vii)
10 000 EUR per l'Estonia;
viii)
25 000 EUR per l'Irlanda;
ix)
860 000 EUR per la Grecia;
x)
1 390 000 EUR per la Spagna;
xi)
1 360 000 EUR per la Francia;
xii)
205 000 EUR per la Croazia;
xiii)
1 700 000 EUR per l'Italia;
xiv)
95 000 EUR per Cipro;
xv)
75 000 EUR per la Lettonia;
xvi)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
xvii)
1 940 000 EUR per l'Ungheria;
xviii)
20 000 EUR per Malta;
xix)
2 880 000 EUR per i Paesi Bassi;
xx)
1 190 000 EUR per l'Austria;
xxi)
20 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2;
xxii)
3 180 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6;
xxiii)
35 000 EUR per il Portogallo;
xxiv)
250 000 EUR per la Romania;
xxv)
35 000 EUR per la Slovenia;
xxvi)
2 500 000 EUR per la Slovacchia;
xxvii)
150 000 EUR per il Regno Unito.»
;
12)
all'articolo 7, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
150 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
710 000 EUR per la Germania;
ii)
35 000 EUR per la Francia;
iv)
145 000 EUR per la Croazia;
v)
170 000 EUR per la Lettonia;
vi)
60 000 EUR per l'Ungheria;
vii)
835 000 EUR per la Romania;
viii)
485 000 EUR per la Slovacchia.»
;
13)
all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;
14)
all'articolo 8, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
non supera 815 000 EUR per l'Italia.»
;
15)
all'articolo 9, paragrafo 4, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
50 000 EUR per il Belgio;
ii)
15 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
15 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
65 000 EUR per la Germania;
v)
5 000 EUR per l'Estonia;
vi)
70 000 EUR per l'Irlanda;
vii)
15 000 EUR per la Grecia;
viii)
65 000 EUR per la Spagna;
ix)
120 000 EUR per la Francia;
x)
40 000 EUR per la Croazia;
xi)
1 115 000 EUR per l'Italia;
xii)
20 000 EUR per Cipro;
xiii)
20 000 EUR per la Lettonia;
xiv)
10 000 EUR per la Lituania;
xv)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
xvi)
165 000 EUR per l'Ungheria;
xvii)
5 000 EUR per Malta;
xviii)
160 000 EUR per i Paesi Bassi;
xix)
25 000 EUR per l'Austria;
xx)
95 000 EUR per la Polonia;
xxi)
25 000 EUR per il Portogallo;
xxii)
165 000 EUR per la Romania;
xxiii)
45 000 EUR per la Slovenia;
xxiv)
25 000 EUR per la Slovacchia;
xxv)
40 000 EUR per la Finlandia;
xxvi)
30 000 EUR per la Svezia;
xxvii)
140 000 EUR per il Regno Unito.»
;
16)
all'articolo 10, paragrafo 4, il testo alla lettera e) è sostituito dal seguente:
«e)
e non supera i seguenti importi:
i)
260 000 EUR per il Belgio;
ii)
330 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
165 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
2 390 000 EUR per la Germania;
v)
45 000 EUR per l'Estonia;
vi)
755 000 EUR per l'Irlanda;
vii)
1 355 000 EUR per la Grecia;
viii)
1 525 000 EUR per la Spagna;
ix)
7 700 000 EUR per la Francia;
x)
2 115 000 EUR per l'Italia;
xi)
300 000 EUR per la Croazia;
xii)
815 000 EUR per Cipro;
xiii)
65 000 EUR per la Lettonia;
xiv)
75 000 EUR per la Lituania;
xv)
30 000 EUR per il Lussemburgo;
xvi)
660 000 EUR per l'Ungheria;
xvii)
15 000 EUR per Malta;
xviii)
465 000 EUR per i Paesi Bassi;
xix)
175 000 EUR per l'Austria;
xx)
1 220 000 EUR per la Polonia;
xxi)
475 000 EUR per il Portogallo;
xxii)
1 060 000 EUR per la Romania;
xxiii)
115 000 EUR per la Slovenia;
xxiv)
170 000 EUR per la Slovacchia;
xxv)
100 000 EUR per la Finlandia;
xxvi)
105 000 EUR per la Svezia;
xxvii)
1 475 000 EUR per il Regno Unito.»
;
17)
all'articolo 11, paragrafo 6, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
e non supera i seguenti importi:
i)
1 665 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
1 300 000 EUR per la Grecia;
iii)
460 000 EUR per l'Estonia;
iv)
140 000 EUR per l'Italia;
v)
1 400 000 EUR per la Croazia;
vi)
400 000 EUR per la Lettonia;
vii)
2 350 000 EUR per la Lituania;
viii)
1 970 000 EUR per l'Ungheria;
ix)
6 400 000 EUR per la Polonia;
x)
3 000 000 EUR per la Romania;
xi)
810 000 EUR per la Slovenia;
xii)
285 000 EUR per la Slovacchia;
xii)
250 000 EUR per la Finlandia.»
;
18)
all'articolo 11, paragrafo 7, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente:
«c)
non supera:
i)
110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa;
ii)
400 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia;
iii)
1 110 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia;
iv)
1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina;
v)
95 000 EUR per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.»
;
19)
all'articolo 13, il testo al paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell'UE unicamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 7.»
;
20)
all'allegato I, la tabella al punto 3 è sostituita dalla seguente:
«3.
Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini):
(in EUR)
Stato membro
Costo unitario
Croazia
Portogallo
1,12
Spagna
2,63
Irlanda
Italia
Regno Unito
4,36»
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