Art. 5

Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE

In vigore dal 16 dic 2014
Modifiche della decisione di esecuzione 2013/722/UE La decisione di esecuzione 2013/722/UE è così modificata: 1) all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente: «iii) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame» ; 2) all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 5 100 000 EUR per la Spagna; ii) 150 000 EUR per la Croazia; iii) 2 715 000 EUR per l'Italia; iv) 805 000 EUR per il Portogallo; v) 1 560 000 EUR per il Regno Unito.» ; 3) all', paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1:» ; 4) all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente: «i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame» ; 5) all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 12 700 000 EUR per l'Irlanda; ii) 14 000 000 EUR per la Spagna; iii) 330 000 EUR per la Croazia; iv) 5 100 000 EUR per l'Italia; v) 1 035 000 EUR per il Portogallo; vi) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.» ; 6) all', il testo al paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga all', paragrafo 2, quando i costi della tubercolinizzazione non siano direttamente sostenuti dallo Stato membro, il contributo finanziario dell'Unione è limitato al 50 % dei costi reali sostenuti dallo Stato membro per l'acquisto della tubercolina.» ; 7) all', paragrafo 2, il testo alla lettera b), punto i), è sostituito dal seguente: «i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame» ; 8) all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 7 300 000 EUR per la Spagna; ii) 385 000 EUR per la Croazia; iii) 3 935 000 EUR per l'Italia; iv) 160 000 EUR per Cipro; v) 1 125 000 EUR per il Portogallo.» ; 9) all', il testo al paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli animali domestici presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.» ; 10) all', paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 11 000 EUR per il Belgio; ii) 100 000 EUR per la Bulgaria; iii) 72 000 EUR per la Germania; iv) 3 000 EUR per l'Estonia; v) 75 000 EUR per la Grecia; vi) 850 000 EUR per la Spagna; vii) 170 000 EUR per la Francia; viii) 2 150 000 EUR per l'Italia; ix) 6 000 EUR per la Lettonia; x) 8 000 EUR per la Lituania; xi) 5 000 EUR per Malta; xii) 5 000 EUR per l'Austria; xiii) 25 000 EUR per la Polonia; xiv) 155 000 EUR per il Portogallo; xv) 115 000 EUR per la Romania; xvi) 16 000 EUR per la Slovenia; xvii) 25 000 EUR per la Slovacchia; xviii) 5 000 EUR per la Finlandia.» ; 11) all', paragrafo 8, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 1 000 000 EUR per il Belgio; ii) 70 000 EUR per la Bulgaria; iii) 175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3; iv) 710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4; v) 320 000 EUR per la Danimarca; vi) 980 000 EUR per la Germania; vii) 10 000 EUR per l'Estonia; viii) 25 000 EUR per l'Irlanda; ix) 860 000 EUR per la Grecia; x) 1 390 000 EUR per la Spagna; xi) 1 360 000 EUR per la Francia; xii) 205 000 EUR per la Croazia; xiii) 1 700 000 EUR per l'Italia; xiv) 95 000 EUR per Cipro; xv) 75 000 EUR per la Lettonia; xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 1 940 000 EUR per l'Ungheria; xviii) 20 000 EUR per Malta; xix) 2 880 000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 1 190 000 EUR per l'Austria; xxi) 20 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2; xxii) 3 180 000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6; xxiii) 35 000 EUR per il Portogallo; xxiv) 250 000 EUR per la Romania; xxv) 35 000 EUR per la Slovenia; xxvi) 2 500 000 EUR per la Slovacchia; xxvii) 150 000 EUR per il Regno Unito.» ; 12) all'articolo 7, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 150 000 EUR per la Bulgaria; ii) 710 000 EUR per la Germania; ii) 35 000 EUR per la Francia; iv) 145 000 EUR per la Croazia; v) 170 000 EUR per la Lettonia; vi) 60 000 EUR per l'Ungheria; vii) 835 000 EUR per la Romania; viii) 485 000 EUR per la Slovacchia.» ; 13) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso; 14) all'articolo 8, paragrafo 2, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) non supera 815 000 EUR per l'Italia.» ; 15) all'articolo 9, paragrafo 4, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 50 000 EUR per il Belgio; ii) 15 000 EUR per la Bulgaria; iii) 15 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 65 000 EUR per la Germania; v) 5 000 EUR per l'Estonia; vi) 70 000 EUR per l'Irlanda; vii) 15 000 EUR per la Grecia; viii) 65 000 EUR per la Spagna; ix) 120 000 EUR per la Francia; x) 40 000 EUR per la Croazia; xi) 1 115 000 EUR per l'Italia; xii) 20 000 EUR per Cipro; xiii) 20 000 EUR per la Lettonia; xiv) 10 000 EUR per la Lituania; xv) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 165 000 EUR per l'Ungheria; xvii) 5 000 EUR per Malta; xviii) 160 000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 25 000 EUR per l'Austria; xx) 95 000 EUR per la Polonia; xxi) 25 000 EUR per il Portogallo; xxii) 165 000 EUR per la Romania; xxiii) 45 000 EUR per la Slovenia; xxiv) 25 000 EUR per la Slovacchia; xxv) 40 000 EUR per la Finlandia; xxvi) 30 000 EUR per la Svezia; xxvii) 140 000 EUR per il Regno Unito.» ; 16) all'articolo 10, paragrafo 4, il testo alla lettera e) è sostituito dal seguente: «e) e non supera i seguenti importi: i) 260 000 EUR per il Belgio; ii) 330 000 EUR per la Bulgaria; iii) 165 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 2 390 000 EUR per la Germania; v) 45 000 EUR per l'Estonia; vi) 755 000 EUR per l'Irlanda; vii) 1 355 000 EUR per la Grecia; viii) 1 525 000 EUR per la Spagna; ix) 7 700 000 EUR per la Francia; x) 2 115 000 EUR per l'Italia; xi) 300 000 EUR per la Croazia; xii) 815 000 EUR per Cipro; xiii) 65 000 EUR per la Lettonia; xiv) 75 000 EUR per la Lituania; xv) 30 000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 660 000 EUR per l'Ungheria; xvii) 15 000 EUR per Malta; xviii) 465 000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 175 000 EUR per l'Austria; xx) 1 220 000 EUR per la Polonia; xxi) 475 000 EUR per il Portogallo; xxii) 1 060 000 EUR per la Romania; xxiii) 115 000 EUR per la Slovenia; xxiv) 170 000 EUR per la Slovacchia; xxv) 100 000 EUR per la Finlandia; xxvi) 105 000 EUR per la Svezia; xxvii) 1 475 000 EUR per il Regno Unito.» ; 17) all'articolo 11, paragrafo 6, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) e non supera i seguenti importi: i) 1 665 000 EUR per la Bulgaria; ii) 1 300 000 EUR per la Grecia; iii) 460 000 EUR per l'Estonia; iv) 140 000 EUR per l'Italia; v) 1 400 000 EUR per la Croazia; vi) 400 000 EUR per la Lettonia; vii) 2 350 000 EUR per la Lituania; viii) 1 970 000 EUR per l'Ungheria; ix) 6 400 000 EUR per la Polonia; x) 3 000 000 EUR per la Romania; xi) 810 000 EUR per la Slovenia; xii) 285 000 EUR per la Slovacchia; xii) 250 000 EUR per la Finlandia.» ; 18) all'articolo 11, paragrafo 7, il testo alla lettera c) è sostituito dal seguente: «c) non supera: i) 110 000 EUR per la parte del programma estone attuata nella Federazione russa; ii) 400 000 EUR per la parte del programma lettone attuata in Bielorussia; iii) 1 110 000 EUR per la parte del programma lituano attuata in Bielorussia; iv) 1 500 000 EUR per la parte del programma polacco attuata in Ucraina; v) 95 000 EUR per la parte del programma finlandese attuata nella Federazione russa.» ; 19) all'articolo 13, il testo al paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell'UE unicamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 2 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 7.» ; 20) all'allegato I, la tabella al punto 3 è sostituita dalla seguente: «3. Tubercolinizzazione (programmi sulla tubercolosi dei bovini): (in EUR) Stato membro Costo unitario Croazia Portogallo 1,12 Spagna 2,63 Irlanda Italia Regno Unito 4,36»
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